Tra le novità la “scheda riciclaggio” nella sezione anagrafica e l’introduzione nella comunicazione rifiuti urbani dell’obbligo di dichiarazione anche per i soggetti privati che raccolgono i rifiuti simili prodotti dalle utenze non domestiche fuoriuscite dal servizio pubblico
MUD 2022, presentazione entro il 21 maggio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2022 a sostituzione integrale di quello vigente. Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è fissato al 21 maggio di quest’anno, ovvero allo scadere dei canonici 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta che scattano se il modello è stato modificato o integrato (anche se il Dpcm sembra dimenticarsene, riportando come termine ultimo quello del 30 aprile). Il modello, si legge nel decreto, è stato modificato
considerata la necessità di adottare, per l’anno 2022, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente, come richiesto dal Ministero della transizione ecologica, in collaborazione con l’ISPRA – Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea
Anche per il 2022 il MUD si articola in delle comunicazioni “che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento”:
- rifiuti;
- veicoli fuori uso (VFU);
- imballaggi;
- Raee;
- rifiuti urbani e raccolti in convenzione e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Diverse le modifiche rispetto al modello dello scorso anno. Dalla comunicazione ‘rifiuti’, ad esempio, scompare l’esonero per “i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa”. Dalla comunicazione ‘rifiuti urbani e raccolti in convenzione’ viene invece eliminato qualsiasi riferimento agli ‘assimilati’, spazzati via dalla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Decreto legislativo 116 del 2020.
Nella sezione anagrafica del MUD fa poi la sua comparsa la “scheda riciclaggio“, che dovrà essere compilata “da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze“.
La scheda, chiarisce il MUD, non andrà compilata nel caso in cui il trattamento generi “prodotti/materiali destinati ad essere utilizzati come combustibili o come altri mezzi per produrre energia, o ad incenerimento, o da utilizzare in riempimenti o da avviare allo smaltimento in discarica”. Anche in ragione dell’applicazione, a partire da quest’anno, del nuovo metodo europeo di calcolo delle performance di riciclo, la scheda prevede sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti da imballaggio l’indicazione, tra l’altro, degli scarti generati dai trattamenti preliminari alle operazioni di riciclo e dalle operazioni stesse, nonché le quantità totali trattate nell’anno dal soggetto e quelle trattate nelle operazioni finali di riciclo.
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Fonte: Redazione Ricicla.Tv su riciclanews.it
Foto principale: Glenn Carstens Peters su Unsplash
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