A partire dall’11 settembre 2021 è in vigore il Decreto Legge Infrastrutture, la modifica dell’articolo 98 del C.d.S. mette fine ad anni di incertezza normativa e di interpretazioni contrastanti
Novità sulle targhe prova
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 217 il Decreto Legge 10 settembre 2021, n° 121 (c.d. D.L. Infrastrutture), in cui il Legislatore ha inserito norme che modificano o integrano il Codice della Strada (C.d.S.), tra cui nuove regole per la circolazione con targa di prova.
L’autorizzazione alla circolazione con targa di prova può ora essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione (articoli 93, 110 e 114 del C.d.S.) o del certificato di circolazione (dei ciclomotori, art. 97 C.d.S.) – anche in deroga agli obblighi in materia di revisione previsti dall’art. 80 del C.d.S. – qualora si circoli su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Pur restando fermo l’obbligo di copertura assicurativa in materia di responsabilità civile verso terzi, dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova risponde l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Ciò anche se l’autoveicolo, il motoveicolo o il ciclomotore è già immatricolato e quindi munito della carta o del certificato di circolazione.
È previsto, infine, che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n° 121/2021, venga aggiornato il regolamento sull’utilizzo della targa prova (decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001 n° 474, che negli anni ha determinato non pochi dubbi e applicazioni contrastanti) al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di operatori.
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Fonte: A.N.C.S.A. | Foto principale: Pomili Demolizioni Speciali Srl
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