Ecobonus al 110%: ricapitoliamo…
Come funzionerà l’Ecobonus al 110%
Il rinomato Decreto Rilancio, con tutte le sue misure interessanti per sostenere l’economia tutelando l’ambiente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio. Pomili Demolizioni Speciali srl, leader dell’economia circolare da 3 generazioni e partner fidato per privati ed enti pubblici per lavori di confinamento e/o bonifica di amianto, condivide le priorità assunte dal Governo in questa direzione. In attesa della legge di conversione e dei relativi provvedimenti attuativi, ricapitoliamo per i nostri lettori i contenuti principali relativi all’innovativa detrazione del 110%.
La nuova detrazione fiscale del 110% è prevista per le spese (a carico del contribuente e documentate) affrontate dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per miglioramento sismico e riqualificazione energetica. Parliamo di interventi di:
- isolamento termico delle superfici opache dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (lorda) dello stesso edificio: i materiali isolanti devono rientrare nei criteri ambientali minimi definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente 11/10/2017;
- sostituzione degli impianti di riscaldamento nelle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati a pompa di calore, a condensazione, geotermici, ibridi, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici;
- sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici unifamiliari con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di fotovoltaico;
- efficientamento energetico nei casi previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (per es., solare termico, finestre comprensive di infissi e di schermature solari), solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi su descritti;
- adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) su parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente (nelle zone sismiche 1, 2 e 3), in particolare opere per la messa in sicurezza statica. In caso di centri storici, gli interventi non devono riguardare singole unità immobiliari ma progetti unitari.
È indispensabile il rispetto del decreto requisiti minimi; e l’avanzamento di 2 classi energetiche dell’edificio o il conseguimento (certificato) della classe energetica più alta. Il tetto di spesa massimo ammonta a euro 30.000 (in caso di condomini moltiplicato per le unità immobiliari) ed è riconosciuto anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Anche sull’installazione di impianti solari fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine negli edifici per la ricarica di veicoli elettrici si applica la detrazione del 110% solo se realizzata congiuntamente agli interventi di cui sopra. Ogni categoria ha il suo limite di spesa previsto. Tuttavia, nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, la detrazione esige la cessione dell’energia non auto-consumata e non è cumulabile con altre forme di agevolazione previste da normative europee, nazionali e regionali.
Chi accederà ai nuovi ecobonus del 110%
Le detrazioni sono fruibili da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Al posto della consueta detrazione fiscale, l’ecobonus permette di scegliere tra:
- uno sconto (pari all’importo della detrazione) su quanto dovuto a chi realizza gli interventi, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta o cedendo tale credito a banche, intermediari finanziari e altri soggetti;
- la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, che potrà essere ceduto ad altri, comprese banche e altri intermediari finanziari.
Fonte: lavoripubblici.it
Nella foto uno schema proposto dall’Agenzia delle Entrate
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