In tema amianto-eternit e della relativa bonifica, il cittadino (ma anche l’impresa o l’ente pubblico) è obbligato a provvedere? In primis occorre accertare la presenza del rischio amianto…!
Rimozione amianto, bonifica e smaltimento
A livello nazionale il riferimento normativo è la legge 257/92 con cui l’Italia ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, secondo un programma di dismissione che è stato fissato dall’entrata in vigore della legge per i materiali friabili (più pericolosi) e dopo 2 anni dalla stessa entrata in vigore per i materiali compatti.
Nella stessa legge, evidenzia l’associazione nazionale Assoamianto, viene chiarito anche chi deve comunicare la presenza del pericoloso materiale. «Ai sensi dell’articolo 12 comma 5 presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici», ricorda Sergio Clarelli, ingegnere e presidente dell’associazione. È sempre lui a specificare che, a livello nazionale, occorre comunicare la presenza di amianto friabile alla Azienda sanitaria competente per territorio, quindi ASL, ATS, USL, ecc. che a sua volta deve tenere un registro in cui annotare la presenza di amianto friabile sul territorio.
Chi può accertare la presenza di amianto? Un tecnico competente, come un Coordinatore amianto, abilitato ai sensi della Legge n° 257/92 e DPR 08/08/19994. In questo caso diverse aziende specializzate lo comprendono nel loro organico, anche se poi le analisi specifiche vengono svolte da laboratori autorizzati, iscritti in appositi elenchi predisposti e aggiornati mensilmente dal Ministero della Salute.
Gli obblighi sono a capo del proprietario e/o del responsabile delle attività (pubbliche e private). «Al legislatore, secondo il mio giudizio, non importa chi si attiva, ma interessa che comunque qualcuno dei 2 provveda, perché ritengo che essi siano obbligati in solido», rileva il presidente di Assoamianto.
In ogni caso, che sia il proprietario o il responsabile dell’attività nell’immobile, l’occupante deve essere a conoscenza e debitamente informato della presenza di amianto e deve conoscere anche le condizioni in cui esso versa e l’implicita condizione di rischio.
Anzi, come disposto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 è fatto obbligo di segnalare la presenza di amianto. Inoltre è necessario nominare una Figura responsabile per la gestione dei manufatti contenenti amianto e redigere un programma di controllo e manutenzione relativo a questi manufatti.
Pomili Demolizioni Speciali Srl, con sede a Monterotondo (Roma) e regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 1D, 4D, 5C, 8F, 9D, 10B-C, si occupa di Bonifiche amianto e siti contaminati. L’Azienda opera in tutto il territorio nazionale ed è il supporto tecnico-organizzativo e operativo ottimale per affrontare problematiche, sia in ambito civile che industriale di:
- bonifiche di siti e beni contaminati,
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Fonte: Andrea Ballocchi su wisesociety.it
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