A seguito delle disposizioni di Pubblica Sicurezza sanitaria, in questa attività dal 15 ottobre 2021, viene effettuato il controllo del Green Pass a tutti i lavoratori che svolgono la propria attività nella nostra sede.
Informativa controllo Green Pass
L’art. 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n° 127 ha introdotto al decreto-legge 22 aprile 2021, n° 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n° 87, l’articolo 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato), il quale impone, a far data dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato l’obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (di seguito anche solo “Green Pass”). Sono obbligati, quindi, a possedere ed esibire il Green Pass, coloro che tutti i giorni accedono sul luogo di lavoro per svolgere la prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, compresi, a titolo di esempio:
- Consulenti
- Collaboratori
- Fornitori
- Manutentori e gli Appaltatori
Pertanto, in fase di accesso, un nostro incaricato (verificatore) Vi chiederà di esibire il Green Pass al fine di:
1. Verificare tramite “APP-C19” la validità del Green Pass trattando le sole informazioni principali contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della Certificazione.
2. Verificare a vista la corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario della Certificazione verde COVID-19 con quelli mostrati su Verifica da “APP-C19”.
NB. Le esenzioni accettabili sono previste dalla Circolare 35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute, fatte salvo eventuali evoluzioni normative applicabili.
I dati raccolti sono solo quelli sopra indicati previsti dal flusso di controllo in base alle indicazioni contenute nel DPCM 17 giugno 2021 e conclusa l’attività di verifica e controllo NON vengono conservati.
I dati saranno:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate dal ruolo ricoperto, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Al Titolare del Trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Ai soggetti destinatari dell’attività di verifica e controllo, è negato l’accesso al luogo di lavoro in caso di:
- mancata esibizione del Green Pass;
- esibizione di un Green Pass intestato ad altro soggetto;
- Green Pass non valido.
Non è possibile sostituire la verifica del Green Pass con un’autocertificazione o una dichiarazione rilasciata dal soggetto destinatario del controllo. Nell’ipotesi in cui la verifica ed il controllo del Green Pass avvenga successivamente all’accesso nel luogo di lavoro, qualora venga rifiutato di esibire il Green Pass o lo stesso risulti non valido o fosse esibito un Green Pass di un altro soggetto, il soggetto controllato sarà:
- identificato con le sue generalità e segnalato alla Direzione;
- immediatamente accompagnato fuori dal luogo di lavoro.
La Direzione Aziendale e l’Ufficio del Personale si attiveranno per dar seguito a quanto di loro competenza per l’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 3, comma 9 del DL 127/2021.
Si rende noto che tale testo costituisce Informativa Privacy aggiuntiva, valida dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, alla Informativa Privacy aziendale del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.
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