La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi che integra le disposizioni dell’Unione Europea
Rifiuti pericolosi: cosa è cambiato nella nuova classificazione
È diventata definitivamente legge operativa anche in Italia la nuova classificazione europea dei rifiuti ovvero il nuovo regolamento, entrato in vigore nel giugno 2015 per poi decadere in favore della legge nazionale n.116 dell’11 agosto 2014. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.141/2017) del decreto-legge n.91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” integra e definisce le disposizioni del regolamento dell’Unione Europea pubblicati nel dicembre 2014 con il Testo Unico Ambientale.
Questa modifica è entrata in vigore dal 4 luglio 2017, ma sarà applicabile a partire dal 5 luglio 2018. L’articolo 9 del cosiddetto Decreto Mezzogiorno intitolato “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti” prevede che:
I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».
L’articolo sostituisce la premessa dell’allegato del Codice dell’ambiente riguardante la modalità per la classificazione Cer dei rifiuti – introdotta con il decreto 91 del 2014 – per i rifiuti pericolosi. Nelle versioni precedenti del decreto la premessa dell’allegato era stata eliminata per evitare il problema dei codici a specchio, ovvero quando uno stesso rifiuto risulta classificabile con due tipi di codice Cer diversi, uno per i pericolosi uno per i non pericolosi. In caso di dubbio il rifiuto va classificato come pericoloso e anche se potranno verosimilmente aumentare i costi di smaltimento, in questo modo si eviteranno i test di verifica.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale e PMI.it
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